1. Possono essere istituite case territoriali di reinserimento sociale in ambito comunale. Tali istituti devono essere di dimensioni limitate, di capienza da un minimo di dieci persone a un massimo di quaranta.
2. Le case territoriali possono essere istituite anche nei comuni in cui sono presenti gli istituti di cui agli articoli 111 e 112.
3. Le case territoriali possono accogliere:
a) i detenuti e gli internati destinatari dei progetti collettivi relativi a gruppi di persone in condizioni particolari, di cui ai capi II e III del titolo IV;
b) le persone ammesse alla semilibertà o al lavoro all'esterno, nonché alla semidetenzione;
c) i condannati in espiazione di pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena.
4. Le case territoriali sono istituite dal Ministro della giustizia, su proposta della regione, che la formula sentiti il comune o i comuni interessati. La proposta prevede la sede, le modalità di realizzazione, le risorse organizzative necessarie, il collegamento con i progetti collettivi di cui alla lettera a) del comma 3 e la concreta indicazione delle altre possibili utilizzazioni di cui al medesimo comma 3, lettere b) e c).
5. L'assegnazione dei detenuti e degli internati alle case territoriali è di competenza del provveditore regionale della amministrazione penitenziaria, che ne ha anche la vigilanza.
6. Direttore delle case territoriali è il sindaco del comune o un delegato dello stesso. Il personale che cura la gestione delle case territoriali è dipendente dal comune e assunto dallo stesso con concorso pubblico, secondo le regole stabilite dalla regione anche in ordine alle unità di personale necessarie e alla disciplina normativa e retributiva del rapporto di lavoro.
7. Presso le case territoriali svolgono la loro attività operatori di rete che seguono la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale; anche per tali soggetti la regione stabilisce le modalità, i tempi e il regime giuridico dei rapporti con la struttura. Ove occorra svolgono, per tempi limitati, le funzioni di loro competenza presso le case territoriali gli educatori assegnati agli istituti ordinari, esistenti nella provincia nella quale si trova la casa territoriale. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza nella esecuzione delle misure giuridiche utilizzate.
8. La regione mantiene, attraverso un apposito servizio, la supervisione in ordine alle case territoriali comprese nel suo territorio.
9. I programmi di trattamento nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono predisposti dalla direzione e dagli operatori