Art. 113.
(Case territoriali di reinserimento sociale).

      1. Possono essere istituite case territoriali di reinserimento sociale in ambito comunale. Tali istituti devono essere di dimensioni limitate, di capienza da un minimo di dieci persone a un massimo di quaranta.
      2. Le case territoriali possono essere istituite anche nei comuni in cui sono presenti gli istituti di cui agli articoli 111 e 112.
      3. Le case territoriali possono accogliere:

          a) i detenuti e gli internati destinatari dei progetti collettivi relativi a gruppi di persone in condizioni particolari, di cui ai capi II e III del titolo IV;

          b) le persone ammesse alla semilibertà o al lavoro all'esterno, nonché alla semidetenzione;

 

Pag. 248

          c) i condannati in espiazione di pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena.

      4. Le case territoriali sono istituite dal Ministro della giustizia, su proposta della regione, che la formula sentiti il comune o i comuni interessati. La proposta prevede la sede, le modalità di realizzazione, le risorse organizzative necessarie, il collegamento con i progetti collettivi di cui alla lettera a) del comma 3 e la concreta indicazione delle altre possibili utilizzazioni di cui al medesimo comma 3, lettere b) e c).
      5. L'assegnazione dei detenuti e degli internati alle case territoriali è di competenza del provveditore regionale della amministrazione penitenziaria, che ne ha anche la vigilanza.
      6. Direttore delle case territoriali è il sindaco del comune o un delegato dello stesso. Il personale che cura la gestione delle case territoriali è dipendente dal comune e assunto dallo stesso con concorso pubblico, secondo le regole stabilite dalla regione anche in ordine alle unità di personale necessarie e alla disciplina normativa e retributiva del rapporto di lavoro.
      7. Presso le case territoriali svolgono la loro attività operatori di rete che seguono la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale; anche per tali soggetti la regione stabilisce le modalità, i tempi e il regime giuridico dei rapporti con la struttura. Ove occorra svolgono, per tempi limitati, le funzioni di loro competenza presso le case territoriali gli educatori assegnati agli istituti ordinari, esistenti nella provincia nella quale si trova la casa territoriale. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza nella esecuzione delle misure giuridiche utilizzate.
      8. La regione mantiene, attraverso un apposito servizio, la supervisione in ordine alle case territoriali comprese nel suo territorio.
      9. I programmi di trattamento nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono predisposti dalla direzione e dagli operatori

 

Pag. 249

della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. Quando la attuazione concreta, compresa la definizione dei fruitori, dei progetti di cui alla lettera a) del comma 3 o l'ammissione al lavoro all'esterno di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 sono predisposti presso gli istituti di cui agli articoli 111 e 112 per la esecuzione presso la casa territoriale, i programmi di trattamento vengono predisposti dagli operatori della sede di provenienza. La esecuzione successiva è seguita dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale.
      10. Nelle case territoriali si attua la sorveglianza attenuata. Anche per i detenuti di cui alla lettera c) del comma 3 è favorito un regime esecutivo orientato verso la ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.
      11. Lo Stato assume, salvo quanto previsto dal comma 12, gli oneri economici necessari per la istituzione e la gestione delle case territoriali da parte dei comuni. Le risorse economiche necessarie per la istituzione delle case territoriali sono rimborsate dallo Stato all'esito della realizzazione delle stesse. Le risorse economiche necessarie per la gestione delle case territoriali sono anticipate dallo Stato in base ad un bilancio di previsione e liquidate definitivamente alla fine di ogni anno in base ad un bilancio consuntivo, accompagnato dalla documentazione relativa.
      12. Con apposite convenzioni, fra la regione e il Ministero della giustizia, gli oneri economici indicati al comma 11 possono essere distribuiti diversamente, anche per periodi di tempo limitati, fra i singoli comuni e la amministrazione penitenziaria.
      13. Per realizzare le case territoriali possono essere recuperate le sedi delle cessate case mandamentali, nonché gli immobili demaniali o di altri enti pubblici o privati, che, per le loro caratteristiche strutturali, sono adatti o adattabili alle finalità degli istituti stessi. Possono essere riconvertite in case territoriali anche le case mandamentali che sono state trasformate
 

Pag. 250

in istituti gestiti dalla amministrazione penitenziaria.